Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1999
Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:202
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 863 del 19 dicembre 1984
- art. 5, comma 11, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 24730
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), <<nella parte in cui non prevede che, per gli assicurati i quali abbiano svolto periodi di lavoro a tempo parziale, in qualunque epoca ed anche senza trasformazione di contratto, i periodi in questione non siano calcolati proporzionalmente all'orario effettivamente svolto>>, in quanto il giudice 'a quo', fondando l'esegesi della disposizione impugnata sul solo elemento letterale, ha omesso di verificare la possibilita' di una diversa interpretazione in senso conforme alla Costituzione. Infatti, posto che parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonche', successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio, la stessa Corte di legittimita', hanno individuato <<la 'ratio legis' nell'intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo lavorativo del tempo parziale>>, osservando altresi' che << una talmente chiara finalita' della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell'unicita' del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale>>; l'estensibilita' della disciplina previdenziale dei rapporti di lavoro trasformati ai rapporti non trasformati appare fondata su argomentazioni plausibili e si accorda con la strategia del legislatore mirante a favorire la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia nel lavoro privato (v., da ultimo, la legge 5 febbraio 1999, n. 25, con delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria del Consiglio del 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), sia nel pubblico impiego (per il quale, tra l'altro, sono state fissate regole di <<proporzionamento>> ai fini previdenziali: artt. 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554).
Massima n. 24731
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), nella parte in cui prevede <<la computabilita' in misura proporzionale soltanto per la parte di rapporto a tempo parziale (ancorche' stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione) che ha avuto esecuzione successivamente al 6 gennaio 1985>>, giorno in cui e' entrata in vigore la legge stessa. Infatti, premesso che, alla stregua di quanto gia' piu' volte affermato dalla Corte, rientra nella piena discrezionalita' del legislatore la fissazione di termini di decorrenza per determinati effetti giuridici anche nella materia previdenziale, con il solo limite generale della ragionevolezza e della non arbitrarieta'; nella specie tale limite appare rispettato, non essendo ravvisabile alcun elemento di arbitrio o di irrazionalita' nella scelta del legislatore di fissare il giorno dell'entrata in vigore della norma di maggior favore, quale data di riferimento per i periodi di lavoro assoggettabili al nuovo regime previdenziale. - Cfr., tra le molte, S. nn. 417/1996, 127/1992, 440/1991, 171/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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