Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1999
Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 233 del 2 agosto 1990
- art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 24689
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianita', in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto il giudice 'a quo' muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalita' di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame e' da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalita' influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi; la norma citata e' stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse gia' sufficiente al raggiungimento dell'anzianita' contributiva minima. - Cfr., pure, S. nn. 427/1997, 388/1995, 307/1989, 822/1988, <<la cui 'ratio decidendi' e' individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione gia' consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinere': effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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