Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1999

Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1999
Data di deposito
28 maggio 1999
Data di decisione
24 maggio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 233 del 2 agosto 1990
  • art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 24689

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianita', in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto il giudice 'a quo' muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalita' di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame e' da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalita' influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi; la norma citata e' stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse gia' sufficiente al raggiungimento dell'anzianita' contributiva minima. - Cfr., pure, S. nn. 427/1997, 388/1995, 307/1989, 822/1988, <<la cui 'ratio decidendi' e' individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione gia' consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinere': effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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