Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1999
Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- legge n. 468 del 16 febbraio 1939
- art. 64, regio decreto legge n. 744 del 3 febbraio 1938
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 40, legge n. 599 del 31 luglio 1954
- art. 11, comma 4, legge n. 212 del 10 maggio 1983
- art. 15, legge n. 382 del 11 luglio 1978
- art. 35, comma 5, legge n. 958 del 24 dicembre 1986
- art. 64, legge n. 599 del 31 luglio 1954
Massime
Massima n. 24700
E' inammissibile, per difetto di rilevanza (inapplicabilita' al caso di specie), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) - sollevata con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento tendente all'irrogazione di sanzioni disciplinari di "status" a carico di militari di truppa in servizio volontario nell'Aeronautica, sia perche' le disposizioni in esso contenute sono applicabili a decorrere dal 1^ settembre 1995, con conseguente inapplicabilita' nel giudizio "a quo", essendo divenuto efficace successivamente ai fatti che avevano dato origine alla controversia sottoposta alla cognizione del Collegio rimettente, sia perche', trattandosi di (omessa previsione di) norma procedurale, questa, per definizione, non e' suscettibile di retroattivita', salvi i casi in cui essa non sia espressamente stabilita dal legislatore.
Massima n. 24701
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonche' sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica), conv. nella l. 16 febbraio 1939, n. 468, nella parte in cui non prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento tendente all'irrogazione di sanzioni disciplinari di "status" a carico di militari di truppa in servizio volontario nell'Aeronautica, in quanto - posto che il diritto di difesa e' indefettibile, anche nei procedimenti finalizzati a irrogare ai militari sanzioni disciplinari sia di "status" sia di corpo - l'interpretazione sistematica dell'ordinamento particolare (artt. 11, comma 4, l. n. 212 del 1983, 35, comma 5, l. n. 958 del 1986, titolo III, l. n. 599 del 1954) fa si' che al militare di truppa, arruolatosi volontariamente con la prospettiva di conseguire il grado di sottufficiale alla scadenza del dodicesimo mese di servizio, si applichi l'art. 40 l. n. 599 del 1954, il quale statuisce che la cessazione della ferma volontaria, o della rafferma, se disposta per motivi disciplinari, deve essere preceduta da inchiesta formale, che "comporta la contestazione degli addebiti con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe" (art. 64 l. n. 599 del 1954); ed in quanto, comunque, l'obbligo della previa contestazione, nel procedimento finalizzato all'irrogazione d'una sanzione disciplinare di "status", e' principio generale dell'ordinamento desumibile dall'art. 15 l. n. 382 del 1978. - S. nn. 17/1991, 32/1992, 197/1994, 126/1995, 240/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 del regio d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sollevata, con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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