Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1999

Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/1999
Data di deposito
28 maggio 1999
Data di decisione
24 maggio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:198

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997
  • art. 7, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
  • art. 1, comma 3, comb.disp., decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24761

La funzione delle clausole di riserva all'erario di entrate afferenti a tributi al cui gettito le Regioni ad autonomia differenziate partecipino in quote fissate dagli statuti, consiste nell'avocare allo Stato, per intero, entrate aggiuntive, impedendo che di tali incrementi di entrate, destinati per volonta' del legislatore statale a finalita' particolari da esso definite, vengano ad usufruire automaticamente, 'pro quota', anche le Regioni che godono di tale partecipazione al gettito. Cio' comporta che lo Stato usufruisca delle nuove entrate aggiuntive, mentre la Regione continua semplicemente a godere delle entrate tributarie che ad essa gia' spettavano sulla base della disciplina preesistente, senza fruire di alcun vantaggio, ma anche senza subire alcuna perdita di risorse finanziarie, rispetto al passato, per effetto della disciplina legislativa sopravvenuta. Clausole di riserva siffatte, riferite alle entrate derivanti dalla legge che le dispone, trovano dunque applicazione solo con riguardo ad entrare nuove nel senso su precisato, in quanto aventi la loro fonte nella stessa legge. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24762

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 dello Statuto speciale, e 116 e 119 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, per la riduzione della base di calcolo spettantele sul gettito di tributi erariali, lamentata in conseguenza della riserva allo Stato che non soltanto dalla ricorrente, ma anche, per il resistente Presidente del Consiglio, dall'Avvocatura dello Stato, si assume operata dall'art. 7 delle disposizioni per il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997 contenute nel decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30), riguardo alle entrate derivanti dall'acconto previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso provvedimento legislativo, nella misura del 20 per cento del reddito imponibile, sull'imposta dovuta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte. Le entrate tributarie in questione, infatti, hanno fonte nelle previgenti, ed invariate, disposizioni che disciplinano le imposte sui redditi e stabiliscono sia i presupposti dell'imposizione, sia i criteri per la determinazione delle aliquote: le diverse modalita' della riscossione che l'art. 1, comma 3, con la prevista parziale anticipata "autotassazione", si limita a stabilire, non comportano che l'imposta, nella sua entita' complessiva, sia dovuta in misura maggiore che per il passato, e pertanto, non essendovi nuove entrate, il richiamato art. 7 - che dispone bensi' la riserva all'erario, ma solo delle entrate che derivano dallo stesso decreto-legge - non puo' trovare, nel caso, applicazione. Inteso in tal senso, il combinato disposto delle norme impugnate sfugge quindi alle censure mossegli, con la conseguenza che alla Regione Sardegna, in forza dell'art. 8, lettera a), dello Statuto speciale - che prevede la partecipazione della Regione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - non potra' essere sottratto, nei limiti della quota spettantele, l'importo dei predetti acconti riscossi nell'ambito della Regione medesima. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché agli articoli 116 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Sardegna col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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