Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1999
Corte cost., sent. 18 maggio 1999, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1999
- Data di deposito
- 18 maggio 1999
- Data di decisione
- 10 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
- art. 16, comma 1, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24706
Sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 52 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. I riferimenti, espliciti e impliciti, dell'art. 52 Cost., - nel proclamare il "sacro dovere" di difesa della Patria e, quale modo di renderlo attuale, l'obbligatorieta' del servizio militare, nei limiti e modi stabiliti dalla legge - ai cittadini, non escludono infatti l'eventualita' - la portata normativa della disposizione costituzionale essendo palesemente quella di stabilire in positivo, e non gia' di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi di tali doveri - che il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, estenda la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare anche a non cittadini. E se e' vero che le eccezioni alla normale riferibilita' dell'obbligo in questione ai cittadini - che cio' comporta - non possono esser prive - come gia' rilevato in passato dalla Corte - di limiti e condizioni, deve riconoscersi che, per quanto riguarda in particolare gli apolidi, nelle disposizioni impugnate, considerate nell'ambito dei sistemi normativi in cui si inseriscono, tali limiti e condizioni sicuramente sussistono. - Su quest'ultimo punto, v., in particolare, la seguente massima C. Riguardo a questo ed anche agli altri aspetti della questione, cfr. comunque S. n. 53/1967.
Massima n. 24707
Anche sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 10 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali l'ordinamento giuridico italiano, in forza dell'invocato precetto costituzionale, e' tenuto a conformarsi, vietano infatti - come dimostrano, riguardo ai casi di cittadinanza doppia o plurima, le Convenzioni internazionali, come la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, a cui hanno dato esecuzione le leggi 12 luglio 1962, n. 1111, 4 ottobre 1966, n. 876, 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 - l'estensione dell'obbligo del servizio militare agli stranieri, ma non agli apolidi. Per i quali, invece, le vigenti convenzioni, rimettendo la disciplina della loro condizione giuridica alle legislazioni nazionali nel rispetto di una serie di diritti fondamentali (cfr. artt. 2 e 12 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo 'status' degli apolidi, cui e' stata data esecuzione in Italia con la legge 1 febbraio 1962, n. 306) non fanno menzione alcuna di una loro pretesa estraneita' all'obbligo di prestazione del servizio militare, cosicche' nell'esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a tale Convenzione, e' possibile trovare norme similari a quelle qui censurate. - Cfr. S. nn. 974/1988 e 278/1992.
Massima n. 24720
La scelta del legislatore di estendere, negli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), l'obbligo del servizio militare agli apolidi residenti nel territorio della Repubblica, non puo' essere ritenuta irragionevole. Va rilevato, infatti, che tali soggetti, residenti in Italia in base ad una scelta non certo ad essi giuridicamente imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali - culminata nell'affermazione di principio della piena parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani (v. artt. 1, commi 1 e 2, commi 1-5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - che - secondo quanto risulta dall'art. 2 Cost. la' dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarieta', prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza - induce a ritenerli accolti in una comunita', che unisce tutti coloro che quasi come in una seconda cittadinanza ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tanto piu' che la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare stesso, non piu' finalizzata, come in passato, all'idea dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della garanzia della liberta' dei popoli e dell'integrita' dell'ordinamento nazionale, quale risulta dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare). - V. la precedente massima A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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