Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1999
Corte cost., sent. 5 febbraio 1999, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1999
- Data di deposito
- 5 febbraio 1999
- Data di decisione
- 27 gennaio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
Parametri
- art. 1, comma 33, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 24419
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il quale stabilisce che restano fermi i vigenti criteri di composizione degli organi collegiali, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti, degli enti previdenziali che, non usufruendo di finanziamenti pubblici, sono trasformati in associazioni o fondazioni con personalita' giuridica di diritto privato. Posto che la legge di delegazione (art. 1, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) non ha dettato vincoli precisi quanto alle regole di composizione degli organi collegiali degli enti nella fase di transizione e trasformazione, limitandosi a prevedere per gli enti privatizzati garanzie di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, legittimamente (v. massima B) il legislatore delegato ha scelto di perseguire la finalita' di assicurare continuita' nell'organizzazione e nel funzionamento degli enti privatizzati mantenendo fermi i previgenti criteri di composizione degli organi statutari, il cui rispetto, peraltro, non impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che si ispirino ai criteri preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto, ed essendo poi affidato all'apprezzamento del giudice comune il giudizio sulla rispondenza della disciplina statutaria ai criteri, e quindi ai principi, previsti dagli ordinamenti preesistenti. D'altra parte, questa disciplina riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione, ma non tocca successive vicende della vita dell'ente, il cui statuto puo' essere nel tempo modificato (art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 509 del 1994). - Per un aspetto particolare, concernente il carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza ed assistenza anche dopo la disposta trasformazione, cfr. S. n. 248/1997.
Massima n. 24420
Ai fini dell'esame del vizio di eccesso dai limiti della delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalita' ispiratrici della delega, giacche' i principi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per l'interpretazione delle stesse, che debbono essere lette, fin tanto che cio' sia possibile, nel significato compatibile con i principi della delega. Nell'ambito dei confini stabiliti dalla delega, e' da riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta fra le alternative ad esso offerte. - Cfr. S. nn. 456 e 198/1998; S. n. 418/1996; S. n. 531/1995; S. nn. 355 e 141/1993; S. n. 4/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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