Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1999

Corte cost., sent. 22 aprile 1999, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1999
Data di deposito
22 aprile 1999
Data di decisione
14 aprile 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 50, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 15, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1999
  • art. 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1999
  • art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1999
  • art. 24, comma 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 24, comma 7, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 29, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 27, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 24, comma 6, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 25, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 26, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 26, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 36, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 42, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1996
  • art. 41, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1996
  • art. 40, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 61, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 60, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 1998
  • art. 2, decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 1998
  • art. 1, decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 1998

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 1, comma 143, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, e ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, e ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1975
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, e ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 27 luglio 1965
  • art. 1, 143, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Massime

Massima n. 24660

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonche' degli artt. 76 e 3 Cost. (ma quanto a quest'ultimo, in verita', senza espliciti sviluppi argomentativi) nei confronti degli artt. 1, 2, 4 e 24, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ai quali si contesta che, nell'istituire e disciplinare la nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) escluderebbero sostanzialmente nei riguardi della Sicilia qualsiasi possibilita' di autonoma legislazione regionale. L'applicazione del'IRAP nella Regione siciliana, infatti, si colloca nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione - cosi' come delineato, anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello statuto speciale, in base alle norme di attuazione dello stesso statuto stabilite dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - nell'ambito del quale la nuova imposta in questione si configura bensi' come tributo proprio della Regione - nel senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi erariali", e' utilizzata dall'art. 119, secondo comma, Cost., e cioe' nel senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il prelievo a carico della rispettiva collettivita' - ma e' pur sempre un tributo "attribuito" alla Regione - come appunto si esprime l'art. 119 Cost. - dalla legge dello Stato, che legittimamente ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile. La Regione siciliana, al riguardo, gode, dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi limiti, dell'aliquota (v. artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo e art. 3, comma 144, lettere e) e i), della legge n. 662 del 1996), ma, proprio per la particolare autonomia legislativa che le compete per tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le e' devoluto ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1966 - al quale l'impugnato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 'de quo' fa espresso rinvio - che "la Regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione", e pertanto e' da escludersi che la competenza della ricorrente in materia tributaria subisca violazioni o menomazioni, e che i principi e i criteri direttivi della delega legislativa ne risultino incisi. Anche se e' auspicabile, di fronte alle innegabili arretratezza e insufficienza dell'attuale quadro normativo dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana, una formulazione delle norme di attuazione dello statuto speciale - con la procedura prevista dall'art. 43 dello stesso - che dia ad esse un assetto piu' adeguato alla situazione presente. - Sull'attuale assetto dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana, le sue origini e i principi su cui si fonda, v., in particolare, S. n. 111/1999. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24661

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso alla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 76 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) cui si contesta che, nell'istituire l'addizionale regionale sull'IRPEF, ne predispone la disciplina integrale, escludendo sostanzialmente, nei riguardi della Sicilia, ogni possibilita' di autonoma legislazione regionale. Valgono infatti in proposito le stesse ragioni per cui in questa stessa sentenza, le analoghe censure mosse alla disciplina dell'IRAP sono state respinte. Atteso che anche l'addizionale regionale IRPEF e' un'imposta "attribuita" alle Regioni, in ordine alla quale la Regione siciliana, oltre a compiere le scelte espressamente demandate, quale la fissazione, a partire dall'anno 2000, dell'aliquota tra lo 0.50 e l'1 per cento, come previsto dallo stesso art. 50, comma 3, (ma cfr. anche l'art. 3, comma 146, lett. b), della legge n. 662 del 1996), potra' esercitare la propria potesta' legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi limiti, di quanto avviene per i tributi erariali il cui gettito e' ad essa devoluto. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24662

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e all'art. 2 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti degli artt. 2, 4 e 15 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che nel definire i presupposti, la base imponibile e la spettanza dell'istituita nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), stabiliscono che l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' di produzione o scambio o di prestazione di servizi esercitata nel territorio della Regione, ed e' dovuta alla Regione nel cui territorio tale valore e' realizzato. Contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente, infatti, l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione in quanto esso tende ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla "capacita' fiscale" che si manifesta nel territorio della Regione stessa, quindi da rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Come del resto confermano testualmente l'art. 4 delle stesse norme di attuazione - il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione "sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione" - e altresi' la previsione, nell'art. 37 dello statuto e nell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizioni nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano, sia in altri territori. E poiche', nel caso dell'IRAP, la base imponibile e' costituita dal valore della produzione netta dell'attivita', e proprio per consentire la localizzazione nel territorio di tale base imponibile si fa riferimento non gia' alla residenza o alla sede del soggetto giuridico dell'attivita', bensi' al luogo in cui l'attivita' e' esercitata; e nel caso di attivita' esercitate in piu' Regioni si stabiliscono criteri convenzionali di ripartizione del valore della produzione netta, collegati, a seconda del tipo di attivita', all'entita' delle retribuzioni e dei compensi corrisposti agli addetti ai singoli stabilimenti, uffici o altre "basi fisse", o ad altri elementi come l'entita' dei depositi, degli impieghi e degli ordini per le banche e le societa' finanziarie, l'entita' dei premi raccolti per le imprese di assicurazione, l'estensione dei terreni per le imprese agricole (art. 4, comma 2), se ne deve concludere che, nella specie, stante la natura dell'imposta, gli adottati criteri di attribuzione del gettito siano conformi alla regola posta dalle norme di attuazione. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24663

Non sono fondate le censure mosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, alle disposizioni dell'art. 24, commi 4 e 7, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, su specifici aspetti della disciplina dell'IRAP. Quanto all'art. 24, comma 4, infatti, va rilevato che la facolta' - che esso contempla - di prevedere, per l'espletamento delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRAP, convenzioni con il Ministero delle finanze - che secondo la ricorrente contraddirebbe l'art. 8 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in forza del quale la Regione si avvale per tutte le funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - e' demandata alle leggi regionali da emanarsi, per quanto riguarda la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dello stesso art. 24, comma 2, del decreto impugnato, e dunque nel rispetto della speciale autonomia finanziaria della stessa. Mentre, per quanto attiene all'art. 24, comma 7, deve osservarsi che esso prevede - con riferimento all'intero territorio nazionale - una "ripartizione delle somme riscosse" a titolo di sanzione solo "in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi", e non anche, dunque, - come lamentato dalla ricorrente - quando le sanzioni riguardino la sola IRAP. Ne' d'altra parte, la Regione siciliana potrebbe fondatamente pretendere riguardo all'altra previsione dell'art. 24, comma 7 - secondo cui le modalita' della ripartizione delle somme riscosse sono stabilite, a garanzia delle Regioni, con regolamento ministeriale adottato "d'intesa con la conferenza Stato-Regioni" - un procedimento che la veda interlocutrice esclusiva dello Stato, trattandosi di un problema comune a tutte le Regioni cui spetta la nuova imposta, e fermo comunque restando che nella disciplina concreta della ripartizione non potra' non tenersi conto del fatto che in Sicilia anche il gettito di altri tributi erariali spetta alla Regione. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24664

Riguardo agli aspetti particolari della disciplina dell'IRAP, vanno respinte anche le censure mosse dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, agli artt. 27 e 29 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La devoluzione obbligatoria ai Comuni e alle Province, da parte della Regione, di quote del gettito regionale dell'IRAP - prevista dall'art. 27 - stabilmente destinata com'e' a compensare le perdite del gettito che si verificano, nei confronti degli enti locali, a seguito della soppressione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, operata dallo stesso art. 27, al comma 1, in conformita' al criterio di delega di cui all'art. 3, comma 144, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, si inquadra nella complessa operazione di revisione del sistema tributario disegnata dall'art. 3, comma 143, della legge n. 662, in cui istituzione di nuovi tributi e contestuale abolizione di tributi preesistenti, nonche' revisione di altri tributi preesistenti, e modifiche al regime dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, devono modularsi in modo da "assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" e "l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le Regioni e gli enti locali" (art. 3, comma 151, della legge n. 662 del 1996) e da evitare, nella fase transitoria, "carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali" (art. 3, comma 147, lett. a), della legge n. 662). Ne' quindi puo' negarsi al legislatore statale, per dare attuazione a tale disegno, il potere di imporre alle Regioni un vincolo di destinazione (cfr. art. 27, comma 2, terzo periodo, del decreto impugnato) in ordine all'utilizzazione di una parte del gettito dell'IRAP, ad esse spettante, al fine di compensare il venir meno di altre fonti di alimentazione della finanza locale. E poiche' anche nella Regione siciliana l'ordinamento della finanza locale, ivi compresa la disciplina dei trasferimenti finanziari, fa tuttora capo allo Stato, si giustifica che anche in Sicilia trovi applicazione il vincolo di destinazione in esame, mentre in altre Regioni speciali cui sono stati trasferiti maggiori poteri in tema di finanza locale cio' e' demandato alla normazione locale, fermo pero' restando comunque il vincolo ad assicurare agli enti locali "le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione" del decreto legislativo impugnato (art 27, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997). Il che, a maggior ragione, va detto anche in ordine all'art. 29 del decreto, che si limita a disporre che le Regioni, nell'attribuire alle Citta' metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai Comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito (genericamente) di "tributi regionali", vincolando la Regione soltanto ad un principio di equilibrio e di corrispondenza fra funzioni e risorse attribuite. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24665

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso alla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, contenute negli artt. 24, comma 6, 25 e 30 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Senza dubbio, infatti, il rinvio (art. 24, comma 6) degli effetti delle previste leggi regionali di attuazione delle norme del decreto in materia , al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000 - rinvio che peraltro non impedisce alla ricorrente di porre mano sin d'ora alla propria prevista legislazione di attuazione - e la conseguente applicazione, in questo frattempo (art. 25) anche riguardo all'IRAP della disciplina statale in tema di controllo e accertamento relativa alle imposte sui redditi - anche se con la partecipazione, anch'essa espressamente prevista, nell'attivita' di accertamento, di Regioni, Province e Comuni - e della disciplina statale (art. 30) della riscossione e del versamento in acconto, costituiscono, in particolare nei riguardi dell'autonomia speciale della Regione siciliana, una limitazione eccezionale. Tale limitazione, pero', si giustifica in vista dell'esigenza di assicurare una uniforme applicazione del nuovo tributo nella delicata fase di passaggio in cui, sperimentandosi il nuovo prelievo, il cui gettito va a sostituire quello dei tributi soppressi, si deve tuttavia assicurare l'equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari fra i vari livelli di governo e fra le varie aree territoriali del paese, anche attraverso i meccanismi di compensazione e di riequilibrio previsti allo scopo (cfr., artt. 41, 42 e 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo), ed in cui quindi qualsiasi deroga all'uniformita' di applicazione potrebbe comportare difficolta' operative e pericoli di squilibri. - Su altre norme del decreto 'de quo' relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, si veda anche la seguente massima G. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24666

Nell'ambito delle questioni proposte dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP - che anzitutto prevedono (artt. 24, comma 6, 25 e 30) per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, con il rinvio degli effetti delle leggi regionali di attuazione della disciplina contenuta al riguardo nel decreto, l'applicabilita', anche riguardo all'IRAP, delle norme statali, in tema di controllo, accertamento e riscossione, relative alle imposte sui redditi - vanno anche respinte le censure mosse, in particolare, all'art. 26. La riserva allo Stato, per il suddetto periodo transitorio, di una quota del gettito dell'IRAP, prevista dal primo comma di tale articolo, a compensazione dei costi di gestione del tributo, non contrasta - contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente .- con l'art. 8 delle Norme di attuazione statutaria emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1078 - secondo il quale la Regione siciliana si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - non essendo fondato il timore, espresso dalla ricorrente, che cio' possa comportare un duplice esborso a carico della Regione per la stessa attivita' svolta dagli uffici statali, gia' incaricati dell'attivita' di applicazione degli altri tributi erariali il cui gettito spetta alla Regione. La gestione del nuovo tributo comporta infatti per lo Stato nuovi oneri organizzativi, che ben possono giustificare un compenso commisurato alla quota del gettito: mentre la contemporanea abolizione di altri tributi comportera', ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il venir meno dei rimborsi commisurati all'ammontare delle entrate soppresse gia' di spettanza della Regione. Nemmeno contrasta con le norme di attuazione e statutarie la previsione dell'art. 26, comma 2, del decreto, ma gia' contemplata dall'art. 3, comma 144, lett. o), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di una riserva allo Stato, per i primi due esercizi, di una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese. E' infatti lo stesso art. 2, primo comma, delle citate norme di attuazione, che prevede la possibilita' per la legge dallo Stato di riservare all'erario nuove entrate tributarie destinate a soddisfare finalita', contingenti o continuative, dallo Stato specificate nella stessa legge, e tra queste finalita' ben puo' ritenersi compresa quella, chiaramente espressa nel decreto impugnato e ancor prima nella legge di delega, di mantenere, nella fase di transizione, gli equilibri finanziari altrimenti alterati dal venir meno di un tributo, come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il cui gettito, pur trattandosi di un'imposta istituita con carattere di temporaneita', e quindi, piu' che abolita, non confermata, era anch'esso gia' riservato allo Stato. - Riguardo ad altre norme del decreto relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, v., in particolare, la precedente massima F. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24668

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con ricorso della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni degli artt. 36, 41 e 42 del d.lgs. 15 dicembre 1997 in base all'assunto che nell'ambito della disciplina della nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), la prima, nel disporre l'abolizione di vari tributi, non prevederebbe alcuna forma di compensazione a favore della Regione (come invece il decreto fa nei confronti dello Stato) per la perdita del gettito di tributi ad essa prima spettanti, e la seconda e la terza, a loro volta, col prevedere il calcolo delle cosi' dette "eccedenze" annuali del gettito dell'IRAP e il loro versamento ad integrazione del Fondo sanitario nazionale, a copertura di nuove funzioni da trasferire o in definitiva a favore del bilancio statale, comporterebbero anch'essi una riduzione della capacita' di manovra finanziaria della Regione. Deve invero riconoscersi che il sistema cui le norme censurate danno luogo, pur restando ispirato alla logica della compensazione, ad ogni livello, fra gettito perduto per effetto dell'abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi, e del mantenimento dell'equilibrio finanziario nei rapporti fra Stato e autonomie speciali, secondo il principio sancito dall'art. 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo - opera attraverso meccanismi di salvaguardia a favore delle esigenze finanziarie statali piu' efficaci di quelli previsti a favore della Regione, non potendosi escludere, per la Regione, specie nella fase transitoria, qualche diminuzione di entrate, vuoi per l'ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative, vuoi per l'incidenza della quota del gettito IRAP che la Regione dovra' obbligatoriamente devolvere agli enti locali ai sensi dell'art. 27. Tuttavia - a parte altri piu' particolari rilievi - ad escludere, nel caso, la illegittimita' costituzionale - in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, e disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro - vale la considerazione che le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioe' la garanzia della disponibilita' di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato, onde, nell'eventualita' di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi, come quella realizzata sulla base dell'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purche' non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Piu' in generale, d'altra parte, la Corte costituzionale ha in piu' occasioni ammesso che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. - Riguardo ai su richiamati principi, cfr. S. nn. 307/1983, 123/1992 e 370/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24670

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti dell'art. 40 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento delle somme riscosse a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF, e il loro riversamento a favore dello Stato, dei Comuni, delle Province, del Fondo sanitario nazionale, e solo per la parte residua alla Regione. E' da escludersi infatti che tale articolo dia luogo a violazione della autonomia finanziaria della Regione, in quanto esso si limita a fissare semplicemente le modalita' tecnico-contabili dirette a dare applicazione alle previsioni di legge circa l'attribuzione e il riparto del gettito delle nuove imposte: modalita' che non possono che far capo ad una disciplina uniforme, posto che non solo il gettito va attribuito alle singole Regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall'art. 4, ma inoltre, nella fase transitoria, il gettito, in particolare dell'IRAP, e' ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni, secondo le altre previsioni del decreto (artt. 26, 38, 41 e 42). Senza dire che, in ogni caso, le modalita' di riversamento delle somme in questione sono stabilite dal Ministro sentita la conferenza Stato-Regioni (com'e' logico, trattandosi di modalita' che interessano tutte le Regioni e i loro rapporti con lo Stato). - V. la precedente massima H. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24671

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 43 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che rende esplicito il riferimento delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, e stabilisce che "i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario". La questione, infatti, non e' in alcun modo motivata ne' sviluppata nel ricorso. - Sull'art. 43, comma 2, del decreto legislativo in questione, v. peraltro gli accenni ripetutamente espressi nelle precedenti massime. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24672

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 60 e 61 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ai quali si contesta, in base a non condivisibile interpretazione, che con l'attribuire, il primo, a far tempo dal I gennaio 1999, alle Province e ai Comuni, i gettiti di imposte gia' devolute alla Regione siciliana - come il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali sugli stessi - e, il secondo, col disporre, dalla stessa data, la corrispondente riduzione dei gia' previsti trasferimenti di fondi erariali a favore delle Province e dei Comuni, darebbero luogo ad una complessiva ingiustificata riduzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia. L'art. 60, comma 4, demanda infatti alle Regioni a statuto speciale l'attuazione, per il rispettivo territorio, delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati a Province e Comuni, "in conformita' dei rispettivi statuti", e prevede (con formula analoga a quella dell'art. 43, comma 2) che "contestualmente" siano disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario". A sua volta, poi, l'art. 61, comma 4, prevede, per le Regioni a statuto speciale , che le operazioni di riequilibrio di cui al d.lgs. 30 giugno 1997, n. 244 - il quale detta le norme sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, per adeguarlo, al termine di una lunga fase di transizione, a fabbisogni oggettivamente determinati - "si applichino solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti", il che, data la improprieta' della formulazione adottata, per l'evidente impossibilita' del recepimento di tali disposizioni negli statuti speciali, necessariamente significa che la regolazione dei rapporti finanziari con i Comuni avverra', in conformita' allo statuto, in occasione della attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, e in modo tale - come espressamente stabilisce il comma 4 dello stesso art. 60 - da "mantenere il necessario equilibrio finanziario". Intese in tal senso le norme impugnate - non rilevando che in esse si parli di "attuazione" da parte delle Regioni e non di potesta' concorrente, giacche' il previsto trasferimento di tributi erariali non si sarebbe comunque potuto autonomamente operare da parte della Regione, e restando escluso che contemporaneamente al trasferimento del gettito tributario dalla Regione siciliana alle Province e ai Comuni possa operarsi la temuta riduzione dei trasferimenti statali a Province e Comuni siciliani - non prestano il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24673

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale sull'IRPEF, ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446." Una volta riconosciute infondate, con questa stessa sentenza, le censure di illegittimita' costituzionale rivolte al decreto legislativo n. 446 del 1997, e in particolare, fra l'altro, agli articoli 1, 2, 4, 15 (sulla configurazione generale e sulla spettanza dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), 26, comma 1 (sulla riserva allo Stato di una quota del gettito a compensazione dei costi di gestione), 40 (sulle modalita' di versamento e riversamento del gettito), 41 e 42 (sulle cosi' dette "eccedenze" e sulla loro compensazione), non puo' riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse al decreto ministeriale, emanato peraltro, come prevede l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo, previo parere della conferenza Stato-Regioni. Delle disposizioni del decreto ministeriale particolarmente investite dal ricorso, infatti, sia l'art. 1 - che disciplina la istituzione dei conti previsti dall'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, nonche' di un conto intestato all'erario per il versamento delle quote di spettanza statale ai sensi dell'art. 26 e delle eccedenze di cui agli artt. 41 e 42 del decreto legislativo - sia l'art. 2 - che disciplina le modalita' operative per l'afflusso delle somme sui conti, e, piu' in particolare, alla lettera B, punto IV, del comma 3, in coerenza con il sistema dei conti previsti dall'art. 40 del decreto legislativo, l'afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari, relativi ad una pluralita' di tributi, effettuati dai contribuenti titolari di partita IVA - sia l'art. 3, comma 3 - che a sua volta disciplina, per il 1998 e per il 1999, il riversamento dell'IRAP sui vari conti - non fanno che dettare le modalita' applicative delle predette norme legislative. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso (R. ric. n. 10 del 1998) in epigrafe;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni (R. confl. n. 14 del 1998) promosso dalla Regione Siciliana contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale sull'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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