Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1999

Corte cost., sent. 2 aprile 1999, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1999
Data di deposito
2 aprile 1999
Data di decisione
24 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 4, comma 1, lett. a), n.7, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 4, comma 1, lett. a), n.1, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 4, comma 1, lett. a), n.3, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 7, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 4, comma 1, lett. a), n.2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 24592

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata con riferimento all'art. 2 Cost., per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione relativamente alla violazione dell'art. 2 Cost..

Massima n. 24593

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3 e 7, legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e degli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedono l'esenzione degli immobili posseduti dagli I.A.C.P. dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, sia perche' analoga questione e' gia' stata dichiarata non fondata, con riferimento allo stesso parametro costituzionale, con la sent. n. 113 del 1996, sia perche', in tema di imposte patrimoniali, non e' manifestamente irrazionale presumere che i fabbricati ricevano, piu' di ogni altra fonte di reddito, particolari benefici dai servizi e dalle attivita' gestionali del comune. - S. nn. 159/1985, 113/1996, 111/1997.

Massima n. 24594

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a, nn. 1, 2, 3 e 7, l. n. 421 del 1992 e degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedono l'esenzione degli immobili posseduti dagli I.A.C.P. (istituti autonomi case popolari) e dagli I.E.R.P. (istituti per l'edilizia residenziale pubblica) dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto - con riferimento all'art. 2 Cost. - posto che il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona - nel caso di specie, il giudice 'a quo' postula, senza dimostrarlo, un nesso di causalita' necessaria fra imposizione fiscale (o aumento di essa) e nocumento al diritto alla casa da parte degli assegnatari; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. - posto che il legislatore, nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta, gode di ampia discrezionalita', il cui esercizio non e' sindacabile se non per manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' - sussiste una strutturale diversita' tra la destinazione degli immobili di proprieta' dei predetti istituti e quella degli altri immobili previsti dall'art. 7, lett. a-i), d.lgs. n. 504 del 1992 (cfr. massima B). - S. nn. 159/1985, 301/1987, 111/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), della legge n. 421 del 1992, e degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano e di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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