Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1999
Corte cost., sent. 30 marzo 1999, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1999
- Data di deposito
- 30 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24571
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 376, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 cod. proc. pen., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, in quanto - posto che la norma impugnata esclude la causa di non punibilita' della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla p.g. specificamente delegata dal p.m. (integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.); che l'assunzione diretta e personale da parte del p.m. (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a cio' delegata (art. 370, comma 1, secondo periodo) costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita' facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari nell'esercizio dell'azione penale (art. 326 e 327); e che, in tal modo, da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod. proc. pen. il quale, per lo svolgimento dell'attivita' e il compimento degli atti delegati alla p.g., rinvia alle forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione previste per le indagini svolte direttamente dal p.m., e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto ad utilizzabilita' nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati (art. 503, comma 5, cod. proc. pen.) - di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a un'unitarieta' di "ratio" che sorregge le norme relative, quale che sia l'autorita' che procede ad assumere le informazioni (il p.m., o la p.g. su delega di questo), la diversita' di trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni ragionevole giustificazione, e quindi sicuramente arbitraria. - S. nn. 60 e 381/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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