Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1999

Corte cost., sent. 30 marzo 1999, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1999
Data di deposito
30 marzo 1999
Data di decisione
22 marzo 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24571

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 376, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 cod. proc. pen., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, in quanto - posto che la norma impugnata esclude la causa di non punibilita' della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla p.g. specificamente delegata dal p.m. (integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.); che l'assunzione diretta e personale da parte del p.m. (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a cio' delegata (art. 370, comma 1, secondo periodo) costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita' facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari nell'esercizio dell'azione penale (art. 326 e 327); e che, in tal modo, da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod. proc. pen. il quale, per lo svolgimento dell'attivita' e il compimento degli atti delegati alla p.g., rinvia alle forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione previste per le indagini svolte direttamente dal p.m., e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto ad utilizzabilita' nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati (art. 503, comma 5, cod. proc. pen.) - di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a un'unitarieta' di "ratio" che sorregge le norme relative, quale che sia l'autorita' che procede ad assumere le informazioni (il p.m., o la p.g. su delega di questo), la diversita' di trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni ragionevole giustificazione, e quindi sicuramente arbitraria. - S. nn. 60 e 381/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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