Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1999

Corte cost., sent. 4 gennaio 1999, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1999
Data di deposito
4 gennaio 1999
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997
  • art. 3, comma 207, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 206, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 6, comma 6, 'bis', decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
  • art. 3, comma 205, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24415

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-'bis', del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), «limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale». Invero, premesso che la Corte, chiamata a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, ha osservato che in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo, il perseguimento delle finalita' pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resta il metodo migliore per la «provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' ed al servizio esclusivo della Nazione» la normativa in esame contraddice totalmente i «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego», realizzando, nel quadro di una «sorta di globale scivolamento verso l'alto» di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, una anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che, proprio per quanto concerne in particolare l'accesso alla settima qualifica, pone in evidenza ulteriori elementi di irragionevolezza. In realta', il dipendente, anche in mancanza del titolo di studio prescritto, viene ammesso al corso di riqualificazione soltanto con il superamento di una prova scritta di contenuto piu' che mai generico, con l'ulteriore possibilita' di esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore; e tale genericita' si estende ai contenuti del corso stesso e dell'esame finale: il che suscita fondati dubbi anche sulla «idoneita' di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalita' richiesta per detta qualifica». - Cfr. S. nn. 333/1993 e 453/1990. - Riguardo alla possibilita' per il legislatore di «derogare alla regola del concorso» soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, v., per tutte, S. n. 477/1995. - V., altresi', S. nn. 320/1997, 134/1995, 528/1995, 314/1994, 487/1991, 161/1990, nelle quali - cfr., in particolare, la S. n. 314/1994 - la Corte ha osservato «come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produca una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione». - Nella S. n. 309/1997, si e' rilevato che, attraverso la «privatizzazione del pubblico impiego», il legislatore «ha inteso garantire, senza pregiudizio della imparzialita', anche il valore dell'efficienza, grazie a strumenti gestionali che consentano di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttivita' ovvero una sua piu' flessibile utilizzazione». - Sui «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego», e sulle «norme di riforma economico sociale», v. S. nn. 479/1995 e 406/1995, 'ex multis'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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