Corte costituzionale
Ordinanza n. 96/1999
Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 96/1999
- Data di deposito
- 26 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 513, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 24535
Manifesta inammissibilita' della questione la quale e' palesemente priva di rilevanza, atteso che il rimettente, quale giudice per l'udienza preliminare investito di una richiesta di incidente probatorio, non deve fare applicazione delle norme impugnate: ne' dell'art. 513 cod. proc. pen. - che disciplina il nuovo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza da coimputati o imputati in procedimenti connessi che si avvalgano della facolta' di non rispondere o che rifiutino di sottoporsi all'esame -, ne' dell'art. 6 della legge 8 agosto 1997, n. 267 - <<che estende la possibilita' di procedere all'incidente probatorio a norma del nuovo art. 392 cod. proc. pen. ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge per i quali sia gia' stato disposto il rinvio a giudizio>> -, mentre nell'udienza preliminare trovano diretta applicazione l'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. e, tenendo conto dell'integrazione introdotta dalla sentenza n. 77 del 1994, l'art. 392, cod. proc. pen., entrambi modificati dalla legge n. 267 del 1997. Peraltro, il giudice 'a quo' non chiarisce neppure quale dovrebbe essere l'intervento della Corte atto a ricondurre la normativa, del tutto genericamente impugnata, a legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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