Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1999

Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
96/1999
Data di deposito
26 marzo 1999
Data di decisione
22 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:96

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24535

Manifesta inammissibilita' della questione la quale e' palesemente priva di rilevanza, atteso che il rimettente, quale giudice per l'udienza preliminare investito di una richiesta di incidente probatorio, non deve fare applicazione delle norme impugnate: ne' dell'art. 513 cod. proc. pen. - che disciplina il nuovo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza da coimputati o imputati in procedimenti connessi che si avvalgano della facolta' di non rispondere o che rifiutino di sottoporsi all'esame -, ne' dell'art. 6 della legge 8 agosto 1997, n. 267 - <<che estende la possibilita' di procedere all'incidente probatorio a norma del nuovo art. 392 cod. proc. pen. ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge per i quali sia gia' stato disposto il rinvio a giudizio>> -, mentre nell'udienza preliminare trovano diretta applicazione l'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. e, tenendo conto dell'integrazione introdotta dalla sentenza n. 77 del 1994, l'art. 392, cod. proc. pen., entrambi modificati dalla legge n. 267 del 1997. Peraltro, il giudice 'a quo' non chiarisce neppure quale dovrebbe essere l'intervento della Corte atto a ricondurre la normativa, del tutto genericamente impugnata, a legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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