Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/1999
Corte cost., ord. 21 gennaio 1999, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:8
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24414
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con riferimento alla disciplina della sospensione del processo tributario, la Corte ha affermato che <<il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere piu' rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato da una rilevante mole di contenzioso>>, sicche'le commissioni tributarie possono decidere, 'incidenter tantum', ogni questione pregiudiziale alle controversie ad esse devolute - con riferimento alla sospensione per pregiudizialita' nel processo civile disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., la Corte ha altresi' rilevato che la recente riforma di tale norma <<nell'attenuare il nesso di pregiudizialita' penale in consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie ha espresso, piu' in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale. Ne consegue che la mancata previsione, nella norma denunciata, della ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non viola i criteri direttivi della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 e, dunque, l'art. 76 Cost.. - Cfr. S. nn. 31/1998 e 182/1996. - V., altresi', S. nn. 198/1998, 362/1995, 158/1985, 56/1971, nonche' O. nn. 21/1988 e 321/1987, nelle quali e' stato affermato che <<la determinazione dei principi e criteri direttivi, richiesti dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega>> e che <<i principi e criteri direttivi se servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delega, si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attivita' di riempimento che lega i due livelli normativi>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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