Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/1999
Corte cost., ord. 12 marzo 1999, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/1999
- Data di deposito
- 12 marzo 1999
- Data di decisione
- 8 marzo 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 196, comma 3, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 202, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 196, comma 2, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 203, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 200, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 201, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 199, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 198, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 24459
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 196, secondo e terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) che attribuiscono al tribunale civile la competenza ad applicare, provvedendo in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero, la sanzione pecuniaria prevista per le infrazioni alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile che non costituiscono reato. Rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza, stabilire quali organi siano competenti ad applicare sanzioni, anche per illeciti qualificati come amministrativi, e disciplinare le relative procedure. Ne' appare irragionevole attribuire al tribunale la contestata competenza circa l'applicazione delle sanzioni - che, oltretutto, nei casi, quale quello in questione nei giudizi 'a quibus', di ritardata denuncia della nascita, e' connessa a quella, propria dello stesso tribunale, di provvedere alla rettifica dell'atto - dovendosi considerare che la disciplina degli atti concernenti lo stato civile, in quanto atti che ineriscono alla condizione della persona, e le sanzioni da essa previste, hanno un carattere di specialita', che non consente di comparare le situazioni che ne sono oggetto con quelle - indicate dalle ordinanze di rimessione quale termine di raffronto - nelle quali l'autorita' amministrativa competente a ricevere il rapporto emana il provvedimento di ingiunzione del pagamento della somma dovuta per la violazione. Mentre, per quanto riguarda il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - anche richiamato - va ribadito che esso puo' riferirsi all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende all'esercizio della funzione giurisdizionale ed all'attribuzione delle relative competenze. - Riguardo ai su ricordati limiti di applicabilita' del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. S. nn. 53/1998 e O. nn. 429/1998 e 160/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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