Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1999

Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/1999
Data di deposito
4 marzo 1999
Data di decisione
24 febbraio 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 5, legge n. 1047 del 26 ottobre 1957

Parametri

Massime

Massima n. 24501

L'insufficiente motivazione della ordinanza di rimessione sotto il profilo della adeguata descrizione della fattispecie concreta comporta l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, giacche' impedisce di valutarne la rilevanza nel procedimento 'a quo'. Qualora poi le norme oggetto di censura siano state abrogate o comunque modificate, l'obbligo dei giudici 'a quibus' di specificare nella motivazione tali elementi e' particolarmente rigoroso. - V., 'ex plurimis', O. nn. 129/1998, 69/1998, 151/1997, 69/1997 e 62/1997. Riguardo ai casi in cui le norme impugnate risultino abrogate o modificate, v. inoltre, in particolare, O. nn. 343/1998, 79/1998 e 419/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24502

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Assicurazione invalidita' e vecchiaia per coltivatori diretti, mezzadri e coloni) nella parte in cui non consente l'accreditamento dei contributi versati dal lavoratore che, pur avendo svolto abitualmente e continuativamente attivita' manuale di coltivazione del fondo con i propri familiari per la maggior parte dell'anno, non risulta presente nel nucleo familiare al 31 dicembre. In ordine alla fattispecie concreta, infatti, nell'ordinanza di rinvio - dalla quale emerge soltanto che oggetto del procedimento civile 'a quo' sarebbe la liquidazione della pensione del ricorrente, emigrato a scopo lavorativo nell'anno 1959 - manca qualsiasi riferimento all'iscrizione dell'interessato negli elenchi di categoria, alla collocazione del medesimo nel nucleo familiare ai fini dell'applicazione dei previsti criteri di priorita', e all'eventuale presentazione, a norma dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, della richiesta di riscatto dei contributi non accreditati. Ne' si considera, agli effetti della perdurante applicabilita', nel caso, della disposizione impugnata, che essa e' stata abrogata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e neppure si fa cenno - in presenza di una giurisprudenza di merito sul punto non univoca - alla possibile incidenza delle disposizioni (sul cumulo dei contributi in questione con quelli di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati) dell'art. 4-ter del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, come modificato dalla legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63. Il necessario controllo della Corte, sulla rilevanza della sollevata questione e sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di proponibilita' da parte del giudice rimettente, ne resta percio' impedito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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