Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/1999
Corte cost., ord. 25 febbraio 1999, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/1999
- Data di deposito
- 25 febbraio 1999
- Data di decisione
- 22 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 24456
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 25, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in virtu' del quale - secondo il giudice rimettente - la sentenza di condanna al risarcimento ottenuta dal danneggiato contro una societa' assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio - nell'ipotesi in cui, per la mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. a causa della contumacia della convenuta e della mancata spontanea costituzione del commissario liquidatore, il giudizio sia proseguito tra le parti originarie anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, - non sarebbe opponibile alla impresa designata ai fini di cui all'art. 20 stessa legge. La questione risulta infatti formulata in base ad una errata interpretazione della disposizione impugnata, dato che l'unica condizione richiesta dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - la cui 'ratio' costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilita' della sentenza di condanna all'impresa designata, e' che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ed e' quindi irrilevante - come ha riconosciuto anche la Cassazione - che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore. - Da ultimo, Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5574.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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