Corte costituzionale
Ordinanza n. 462/1999
Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 462/1999
- Data di deposito
- 23 dicembre 1999
- Data di decisione
- 14 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:462
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 16 del 2 gennaio 1993
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, comma 2, Costituzione
- art. 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 25055
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 2 del d.l. 2 gennaio 1993, n. 16 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75) nella parte in cui, relativamente alla applicazione delle imposte diverse da quelle dirette, prevede che restino in vigore fino al 31 dicembre 1993 le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990. L'ordinanza di rimessione, infatti - a parte la mancata notifica della stessa ad una delle parti convenute (Ufficio del registro di Pontedera) - e' stata trasmessa alla Corte costituzionale non in originale, bensi' in copia, e oltretutto in un testo che diverge da quello che consta essere stato notificato ai ricorrenti e al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto solo in quest'ultimo la parte della motivazione concernente il "duplice profilo" del prospettato contrasto della disposizione denunciata con gli invocati precetti costituzionali risulta compiutamente sviluppata. Ed e' percio' evidente la inottemperanza degli adempimenti rimessi al riguardo al giudice 'a quo' dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 1 della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Cfr. O. nn. 104/1999, 395/1997, 372/1995 e 202/1983. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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