Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/1999

Corte cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
455/1999
Data di deposito
17 dicembre 1999
Data di decisione
13 dicembre 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:455

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
  • art. 7, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • legge n. 36 del 22 gennaio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 25047

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 7 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 delle norme integrative del suddetto decreto, a loro volta emanate con r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, denunciati in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', consentirebbero agli avvocati, nei giudizi dinnanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del distretto della Corte d'appello di appartenenza, di esercitare il loro mandato solo unitamente ad altro legale abilitato all'attivita' procuratoria nel luogo del giudizio. Nei quattro processi in cui sono state sollevate, infatti, le questioni risultano prive di rilevanza, dato che - a parte la mancanza nelle ordinanze di rimessione, di qualsiasi motivazione al riguardo - i ricorrenti, come risulta dalle stesse ordinanze, sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due dottori commercialisti, per i quali non vige - come lo stesso rimettente ammette - alcuna limitazione territoriale nello svolgimento dell'attivita' difensiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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