Corte costituzionale
Ordinanza n. 455/1999
Corte cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 455/1999
- Data di deposito
- 17 dicembre 1999
- Data di decisione
- 13 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:455
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 7, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 25047
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 7 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 delle norme integrative del suddetto decreto, a loro volta emanate con r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, denunciati in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', consentirebbero agli avvocati, nei giudizi dinnanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del distretto della Corte d'appello di appartenenza, di esercitare il loro mandato solo unitamente ad altro legale abilitato all'attivita' procuratoria nel luogo del giudizio. Nei quattro processi in cui sono state sollevate, infatti, le questioni risultano prive di rilevanza, dato che - a parte la mancanza nelle ordinanze di rimessione, di qualsiasi motivazione al riguardo - i ricorrenti, come risulta dalle stesse ordinanze, sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due dottori commercialisti, per i quali non vige - come lo stesso rimettente ammette - alcuna limitazione territoriale nello svolgimento dell'attivita' difensiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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