Corte costituzionale
Ordinanza n. 454/1999
Corte cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 454
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 454/1999
- Data di deposito
- 17 dicembre 1999
- Data di decisione
- 13 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:454
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25063
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilita' di formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto, nella specie, l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, primo comma, cod. proc. pen. e' dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela (mentre, ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la facolta' di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado). - S. n. 101/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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