Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1999

Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
441/1999
Data di deposito
1° dicembre 1999
Data di decisione
22 novembre 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:441

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
  • art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
  • art. 63, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 25035

Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657) nella parte in cui, rinviando, riguardo alla riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali, alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono applicabili anche per tale riscossione, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali escludono la proponibilita' davanti all'autorita' giudiziaria delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ. ed attribuiscono il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza. In virtu' dell'art. 29 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, - che, entrato in vigore dopo l'ordinanza con cui il presente giudizio e' stato promosso, ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, e quindi anche gli artt. 53 e 54 - per la riscossione coattiva, in genere, delle entrate non tributarie, e quindi anche per quella dei suddetti canoni, le su indicate opposizioni, all'esecuzione e agli atti esecutivi, possono ora proporsi nelle forme ordinarie, ed il giudice puo' - anche se solo per gravi motivi - sospendere l'esecuzione, e pertanto e' necessario, nel sopravvenuto complessivo mutamento del quadro normativo, un riesame della perdurante rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze