Corte costituzionale
Ordinanza n. 438/1999
Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 438/1999
- Data di deposito
- 1° dicembre 1999
- Data di decisione
- 22 novembre 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, all. B, legge della Regione Lazio n. 22 del 22 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 25033
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 53 del "capitolato d'oneri per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi" (Allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, approvato con l'art. 2, comma 2, della legge medesima) denunciato in quanto, in base al rinvio, da esso disposto, agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, (Approvazione del capitolato d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici) come integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli interessi dovuti dall'unita' sanitaria all'impresa fornitrice, in caso di ritardato pagamento, dovrebbero essere corrisposti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1224 del codice civile (tasso legale), in misura pari a quella prevista per gli interessi praticati dagli istituti di credito. Dopo l'emissione della ordinanza di rimessione, infatti, con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 - adottata nell'esercizio del potere di modificare il contestato capitolo, alla stessa Giunta attribuito dall'art. 2, comma 3, della su citata legge regionale n. 22 del 1989, nel testo sostituito dalla successiva legge 31 ottobre 1996, n. 45 - la disposizione impugnata e' stata soppressa ed e' quindi opportuno che, alla luce di detta innovazione normativa, si proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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