Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1999

Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
437/1999
Data di deposito
1° dicembre 1999
Data di decisione
22 novembre 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:437

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, comma 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25032

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - e all'art. 108 Cost., dell'art. 59, comma 8, penultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), il quale, riguardo alla composizione dell'ivi previsto collegio arbitrale di disciplina a cui i dipendenti pubblici possono far ricorso, stabilisce che in mancanza di accordi tra i rappresentanti dell'amministrazione e i rappresentanti dei dipendenti circa la designazione, tra persone estranee all'amministrazione, di cinque presidenti del collegio, l'amministrazione (nella specie Comune di Brancalene) ne richieda la nomina al Presidente del Tribunale di Locri). L'attivita' che si esplica in tale nomina - nel provvedere sulla richiesta della quale il Presidente del Tribunale ha nel caso promosso l'incidente di costituzionalita' - riguarda infatti l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare inflitta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - decisione in ordine alla quale solo successivamente potra' essere esperita la tutela giurisdizionale - e pertanto costituisce esercizio di una delle funzioni amministrative che in taluni settori dell'ordinamento competono, accanto a quelle giurisdizionali, all'autorita' rimettente. Con la conseguenza che, dovendo escludersi che la questione sia stata sollevata "nel corso di un giudizio", manca un presupposto necessario perche' la Corte possa pronunciarsi su di essa. - Cfr. S. nn. 492/1991 e 212/1997, nonche' O. n. 33/1991. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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