Corte costituzionale
Ordinanza n. 437/1999
Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 437/1999
- Data di deposito
- 1° dicembre 1999
- Data di decisione
- 22 novembre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
- art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 108, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 25032
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - e all'art. 108 Cost., dell'art. 59, comma 8, penultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), il quale, riguardo alla composizione dell'ivi previsto collegio arbitrale di disciplina a cui i dipendenti pubblici possono far ricorso, stabilisce che in mancanza di accordi tra i rappresentanti dell'amministrazione e i rappresentanti dei dipendenti circa la designazione, tra persone estranee all'amministrazione, di cinque presidenti del collegio, l'amministrazione (nella specie Comune di Brancalene) ne richieda la nomina al Presidente del Tribunale di Locri). L'attivita' che si esplica in tale nomina - nel provvedere sulla richiesta della quale il Presidente del Tribunale ha nel caso promosso l'incidente di costituzionalita' - riguarda infatti l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare inflitta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - decisione in ordine alla quale solo successivamente potra' essere esperita la tutela giurisdizionale - e pertanto costituisce esercizio di una delle funzioni amministrative che in taluni settori dell'ordinamento competono, accanto a quelle giurisdizionali, all'autorita' rimettente. Con la conseguenza che, dovendo escludersi che la questione sia stata sollevata "nel corso di un giudizio", manca un presupposto necessario perche' la Corte possa pronunciarsi su di essa. - Cfr. S. nn. 492/1991 e 212/1997, nonche' O. n. 33/1991. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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