Corte costituzionale
Ordinanza n. 423/1999
Corte cost., ord. 4 novembre 1999, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 423/1999
- Data di deposito
- 4 novembre 1999
- Data di decisione
- 27 ottobre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-sexies, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 21, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 25002
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la mancata equiparazione (oltre a quella, gia' riconosciuta 'quoad poenam') quanto alla procedibilita', a querela della persona offesa e non piu' di ufficio, del reato, ivi previsto, commesso dal coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a norma degli artt. 5 e 6 stessa legge, per il mantenimento dell'altro coniuge, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570 cod. pen., nell'ipotesi della mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al sostentamento del coniuge convivente o legalmente separato senza colpa. Sotto il profilo dedotto in base al principio di eguaglianza va infatti rilevato che l'ordinanza di rimessione coglie, nelle situazioni poste a confronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilita' del reato, senza considerare altri elementi di diversita' della disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate, rispettivamente, dall'impugnato art. 12-'sexies' della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 cod. pen., sicche' l'intervento richiesto non renderebbe omogenee le contrapposte normative, ma, riguardando soltanto il regime della procedibilita', toccherebbe soltanto uno degli elementi che le diversificano. Mentre, sotto l'altro profilo - a parte che la Corte ha gia' altre volte ritenuto l'art. 29 Cost. parametro non utile per sindacare le modalita' di impulso processuale di reati attinenti a rapporti familiari - il richiamo a tale precetto da parte del giudice 'a quo', per denunciare quella che ritiene, rispetto all'ex coniuge, una minor tutela del coniuge convivente o separato - la condizione dei quali, nel caso, non e' oggetto della questione - e' evidentemente improprio. - Con identica decisione, su questioni identiche o analoghe, S. n. 325/1995 e O. n. 209/1997. - Su altre questioni concernenti i reati previsti dalla disposizione impugnata o comunque attinenti a rapporti familiari, v. inoltre S. n. 472/1989 ed O. n. 299/1999, nonche' S. n. 46/1970 e O. n. 535/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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