Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1999

Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 415

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
415/1999
Data di deposito
29 ottobre 1999
Data di decisione
25 ottobre 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:415

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 24997

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista, non prevede che la pensione di anzianita', liquidata dalla gestione commercianti, debba essere calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, senza tener conto della contribuzione volontaria, qualora cio' porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato. Infatti, quando gia' da tempo la norma impugnata era stata modificata, con le sentenze nn. 428 del 1992 e 264 del 1994 - che ne hanno dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente anzianita' contributiva minima - la Corte ha chiarito, con sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza con cui e' stato promosso l'attuale incidente), che le modalita' di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione assicurativa mista. E poiche', nella specie - come e' incontroverso - l'assicurata ha raggiunto l'anzianita' contributiva minima gia' in virtu' dei soli contributi obbligatori, la presente questione non si differenzia da quella che con quest'ultima sentenza e' stata ritenuta priva di fondamento. - Cfr. S. nn. 428/1992, 264/1995 e 201/1999 (gia' citate nel testo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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