Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/1999
Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/1999
- Data di deposito
- 29 ottobre 1999
- Data di decisione
- 25 ottobre 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990
- art. 17, comma 116, legge n. 127 del 15 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24990
Devono essere restituiti all'autorita' rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost., dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in quanto tale disposizione, secondo gli atti di promovimento dell'incidente, attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un potere di limitazione dell'accesso ai corsi universitari, astrattamente riferibile a corsi (per i diplomi universitari di logopedista, di tecnico sanitario di laboratorio biometrico ed altri) per i quali - a differenza di quelli in relazione ai quali, con la sentenza n, 383 del 1998, la stessa norma e' stata riconosciuta, "nei sensi di cui in motivazione", non illegittima - la limitazione all'accesso, non sussistendo nell'ordinamento alcuna norma che per essi possa giustificare il numero chiuso, deriverebbe in via diretta ed esclusiva - in violazione del principio della riserva relativa di legge stabilito in materia e dello stesso diritto allo studio - dallo stesso provvedimento ministeriale. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, e' sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole universita' degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorita' amministrative devono attenersi, e che, in particolare (art. 5), dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtu' di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque degli atenei, e pertanto, essendo cosi' mutato il quadro normativo, e' necessaria una nuova valutazione, alla stregua delle nuove disposizioni, della rilevanza della questione nei processi di provenienza. - Cfr. S. n. 383/1998 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, per la Liguria e per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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