Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/1999

Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
408/1999
Data di deposito
29 ottobre 1999
Data di decisione
25 ottobre 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 116, legge n. 127 del 15 maggio 1997
  • art. 9, comma 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24986

Devono essere restituiti all'autorita' rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost., dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in quanto tale disposizione, secondo gli atti di promovimento dell'incidente, attribuisce al Ministro dell'Universita' e della riserva scientifica e tecnologica, un potere di limitazione dell'accesso ai corsi universitari, astrattamente riferibile anche a corsi (per i diplomi universitari in tecnica sociale, in tecnica pubblicitaria ed altri) per i quali - a differenza di quelli in relazione ai quali, con la sentenza n. 383 del 1998, la stessa norma e' stata riconosciuta, "nei sensi di cui in motivazione", non illegittima - la limitazione all'accesso, non sussistendo nell'ordinamento alcuna norma che per essi possa giustificare il numero chiuso, deriverebbe in via diretta ed esclusiva - in contrasto con la riserva di legge stabilita in materia - dallo stesso provvedimento ministeriale. Successivamente alle ordinanze di rinvio, infatti, e' sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole universita' degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorita' amministrative devono attenersi, e che, in particolare (art. 5), dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtu' di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei, e pertanto, essendo cosi' mutato il quadro normativo, e' necessaria una nuova valutazione, alla stregua delle nuove disposizioni, della rilevanza della questione nei processi di provenienza. - Cfr. S. n. 383/1998 (gia' citata nel testo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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