Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/1999

Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
407/1999
Data di deposito
29 ottobre 1999
Data di decisione
25 ottobre 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 14, comma 4, legge n. 122 del 8 marzo 1951

Parametri

Massime

Massima n. 24983

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimita' costituzionale della norma (allora impugnata 'in toto', in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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