Corte costituzionale
Ordinanza n. 407/1999
Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 407/1999
- Data di deposito
- 29 ottobre 1999
- Data di decisione
- 25 ottobre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:407
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 14, comma 4, legge n. 122 del 8 marzo 1951
Parametri
Massime
Massima n. 24983
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimita' costituzionale della norma (allora impugnata 'in toto', in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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