Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1999

Corte cost., ord. 22 ottobre 1999, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
397/1999
Data di deposito
22 ottobre 1999
Data di decisione
13 ottobre 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 24958

Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata - riguardo ai limiti posti, nell'ordinamento penitenziario, alla concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata - in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in mancanza delle condizioni ora richieste dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ("utile collaborazione" o "impossibilita'" o "inesigibilita'" della condotta collaborativa) preclude che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere applicato ai condannati anche quando, prima dell'entrata in vigore del su indicato art. 15, comma 1, abbiano raggiunto un grado di risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamento con la criminalita' organizzata. Con la sentenza n. 137 del 1999, sopravvenuta dopo la ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4-bis oggetto dell'attuale impugnazione, nella parte in cui, in presenza delle stesse condizioni nelle quali, in questa, si lamenta la non prevista applicabilita' dell'affidamento al servizio sociale, negava la possibilita' di concedere il permesso premio, ha infatti indicato come regola che non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui - per far fronte ai pericoli derivanti dalla criminalita' organizzata - e' entrata in vigore una legge restrittiva, si sia dimostrato non immeritevole di usufruire di quei benefici e di quelle misure, e pertanto, nel caso, appare necessario che il giudice 'a quo' rivaluti, anche tenuto conto del beneficio richiesto, se, alla stregua delle statuizioni contenute in tale sentenza, la proposta questione sia tuttora rilevante. - V. S. n. 137/1999 (gia' citata nel testo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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