Corte costituzionale
Ordinanza n. 397/1999
Corte cost., ord. 22 ottobre 1999, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 397/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:397
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 24958
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata - riguardo ai limiti posti, nell'ordinamento penitenziario, alla concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata - in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in mancanza delle condizioni ora richieste dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ("utile collaborazione" o "impossibilita'" o "inesigibilita'" della condotta collaborativa) preclude che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere applicato ai condannati anche quando, prima dell'entrata in vigore del su indicato art. 15, comma 1, abbiano raggiunto un grado di risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamento con la criminalita' organizzata. Con la sentenza n. 137 del 1999, sopravvenuta dopo la ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4-bis oggetto dell'attuale impugnazione, nella parte in cui, in presenza delle stesse condizioni nelle quali, in questa, si lamenta la non prevista applicabilita' dell'affidamento al servizio sociale, negava la possibilita' di concedere il permesso premio, ha infatti indicato come regola che non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui - per far fronte ai pericoli derivanti dalla criminalita' organizzata - e' entrata in vigore una legge restrittiva, si sia dimostrato non immeritevole di usufruire di quei benefici e di quelle misure, e pertanto, nel caso, appare necessario che il giudice 'a quo' rivaluti, anche tenuto conto del beneficio richiesto, se, alla stregua delle statuizioni contenute in tale sentenza, la proposta questione sia tuttora rilevante. - V. S. n. 137/1999 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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