Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1999

Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
370/1999
Data di deposito
28 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:370

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 24971

Manifesta infondatezza della questione poiche' la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari, limitata alla misura risultante da provvedimento dell'autorita' giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volonta' del contribuente o alla discrezionalita' dell'amministrazione finanziaria. - Cfr. S. nn. 134/1982, 143/1982, 108/1983, 239/1993, nonche' O. nn. 556/1987 e 948/1988, nelle quali la Corte ha avuto occasione di chiarire che <<la detraibilita' non e' secondo Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino>> e che <<spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalita' con il gettito generale dei tributi, nonche' l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera h), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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