Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1999

Corte cost., ord. 19 febbraio 1999, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/1999
Data di deposito
19 febbraio 1999
Data di decisione
11 febbraio 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:37

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 77, Costituzione
  • art. 76, Costituzione

Massime

Massima n. 24451

Il difensore d'ufficio di un imputato in processo penale e' privo, in relazione ad una questione di legittimita' costituzionale sollevata nel corso dello stesso, del potere di rilasciare procura speciale per la rappresentanza dell'imputato nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, e pertanto, ove cio' avvenga, la costituzione innanzi alla Corte del difensore in tal modo nominato va dichiarata inammissibile. (Fattispecie riguardante uno dei giudizi riuniti sulla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui impone di eseguire le notificazioni, qualora non sia possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, mediante consegna al difensore). red.: S. Pomodoro

Massima n. 24452

I presupposti di fatto che si riflettono sulla individuazione della norma da applicare nel giudizio principale, e quindi sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, devono essere verificati e descritti dal giudice 'a quo' nell'ordinanza di rimessione. - V. la seguente massima C. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24453

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nei confronti dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, impone di eseguirle mediante consegna al difensore, senza peraltro prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dello stesso imputato o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione. Nelle ordinanze di rimessione ci si limita infatti ad allegare genericamente l'inidoneita' del domicilio eletto senza dar mostra - come per un'adeguata motivazione della rilevanza era necessario - di aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata e non invece l'art. 171, lettera e) - che nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione o elezione di domicilio non fosse stato avvisato dell'obbligo, di cui al comma 1, dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare al riguardo ogni eventuale mutamento, prevede la nullita' della notificazione eseguita mediante consegna al difensore - o l'art. 157 - norma generale per la prima notificazione all'imputato non detenuto - o, ricorrendone le condizioni, l'art. 159 cod. proc. pen., in tema di notifica all'imputato dichiarato irreperibile. - V. la precedente massima B. Nello stesso senso, O. n. 241/1998. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Prato con le tre ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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