Corte costituzionale
Ordinanza n. 359/1999
Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 359/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:359
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza della Corte di cassazione I sez. civ. n. 985 del 2 luglio 1998
- sentenza della Corte di cassazione - sez. II civ. n. 5479 del 14 giugno 1996
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
Massime
Massima n. 24976
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'avv. Cono Domianello - nella assunta qualita' di <<difensore impedito nell'esercizio del potere costituzionale della difesa (esterno all'apparato dello Stato)>> - nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, alla successiva ordinanza della stessa seconda sezione civile 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985, nonche' ad ogni atto comunque presupposto o conseguente. Sotto la veste del conflitto per asserita menomazione del diritto costituzionale di difesa, il ricorrente introduce, infatti, censure relative alla correttezza giuridica delle suddette decisioni (in ordine, rispettivamente, alla esclusa validita' della procura speciale ed alla dichiarata inammissibilita' del ricorso; alla sua condanna alle spese ed alla correzione come "materiali" di errori che tali non sarebbero). E cio' appunto esclude la materia di un conflitto costituzionale: per la duplice ragione che tale conflitto <<non puo' essere utilizzato come strumento di tutela di diritti costituzionali [nella specie: del diritto di difesa], ulteriore rispetto a quelli, offerti dal sistema della giurisdizione>>, e <<non puo' essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici>>. Le quali sono quindi confliggibili non per 'errores in iudicando', ma <<solo quando sia contestata la riconducibilita' della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti - diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale - che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali>>. - Cfr. sent. nn. 27/1999; 357/1996; 99, 175/1991; 285/1990; 70/1985; da 98 a 183/1981; 289/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, all'ordinanza della stessa Corte 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985, e ad ogni atto presupposto o conseguente, dall'avv. Cono Domianello con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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