Corte costituzionale
Ordinanza n. 323/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 323/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 100, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 24974
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato proposto dalla Corte dei conti, in persona del suo Presidente, sulla base della determinazione n. 13/99 della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli artt. 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli artt. 11, comma 1 e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per violazione degli artt. 76, in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 100, secondo comma, Cost.. Infatti, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, spetta le legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzione a norma dell'art. 134 Cost., in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare, e' caratterizzata, oltre che dalla sua previsione dell'art. 100, secondo comma, Cost., dalla posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato ad esercitarla; inoltre, la legittimazione a resistere spetta al Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e non ai singoli Ministri, poiche' il conflitto proposto riguarda norme contenute in decreti legislativi delegati, ascrivibili ai poteri ed alla responsabilita' del Governo nel suo complesso . Ed altresi', con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso e' indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, dato che la lesione lamentata concerne competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo comma, Cost.. In ordine, poi, all'idoneita' di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, a determinare conflitto, <<la Corte con la sentenza n. 406 del 1989 l'ha negata in principio, ma e' comunque necessario che, su questo problema controverso, possa esplicarsi il pieno contradditttorio tra le parti, anche alla luce degli sviluppi della successiva giurisprudenza costituzionale>>. - V. S. nn. 406/1989, 466/1993 e 302/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui sub-a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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