Corte costituzionale
Ordinanza n. 277/1999
Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 277/1999
- Data di deposito
- 30 giugno 1999
- Data di decisione
- 24 giugno 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:277
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24768
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che, come componente del tribunale del riesame o dell'appello, si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto una misura cautelare personale nei confronti di quello stesso imputato in altro procedimento per reato diverso, il cui accertamento sia pregiudizialmente connesso a quello su cui e' chiamato a giudicare - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di incompatibilita' occorre far riferimento al criterio, secondo cui, se il pregiudizio deriva non da una sentenza, ma da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice - con riferimento alla fattispecie, le pronunce in sede di riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in sede di applicazione di tali misure. - S. nn. 131/1996, 306, 307, 308, 331/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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