Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1999

Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
277/1999
Data di deposito
30 giugno 1999
Data di decisione
24 giugno 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:277

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24768

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che, come componente del tribunale del riesame o dell'appello, si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto una misura cautelare personale nei confronti di quello stesso imputato in altro procedimento per reato diverso, il cui accertamento sia pregiudizialmente connesso a quello su cui e' chiamato a giudicare - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di incompatibilita' occorre far riferimento al criterio, secondo cui, se il pregiudizio deriva non da una sentenza, ma da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice - con riferimento alla fattispecie, le pronunce in sede di riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in sede di applicazione di tali misure. - S. nn. 131/1996, 306, 307, 308, 331/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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