Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1999

Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
273/1999
Data di deposito
30 giugno 1999
Data di decisione
24 giugno 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • art. 2, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 1, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 3, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 34, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 2, comma 1, legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • art. 35, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24914

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorche' sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed e' sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilita' di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non e' assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalita' e all'oggetto della normativa stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;

Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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