Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/1999
Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/1999
- Data di deposito
- 23 giugno 1999
- Data di decisione
- 11 giugno 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:269
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24888
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 232 del 1998, nella quale, alla luce dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di liberta' personale, si e' affermato che il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che, dunque, entro tale termine si deve collocare anche l'<<immediato avviso>> che deve essere dato all'autorita' procedente affinche' provveda alla tempestiva trasmissione degli atti. Peraltro, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - successiva alla emissione della ordinanza di rinvio -, le quali hanno accolto, con la sentenza 18 gennaio 1999, n. 25, l'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232 citata, la controversia interpretativa sul 'dies a quo' della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame puo' ritenersi, allo stato, risolta nel senso dell'accoglimento della predetta interpretazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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