Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1999

Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
256/1999
Data di deposito
23 giugno 1999
Data di decisione
11 giugno 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:256

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24901

E' manifestamente inammissibile, perche' irrilevante nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - in relazione all'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), che, nel disciplinare le attivita' svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari, regola la facolta', convenuta dalle parti, di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, prevedendo che le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Dall'ordinanza di rimessione risulta infatti che, nella specie, la variazione sfavorevole al cliente deriverebbe non gia' dall'esercizio della facolta' di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma dal rischio economico di cambio che i contraenti hanno assunto stipulando il contratto di mutuo in ECU; ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce come possa essere qualificata modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - la sola disciplinata dalla disposizione denunciata - la determinazione oggettiva, contrattualmente e preventivamente stabilita dalle parti, dell'ammontare del debito in una moneta il cui valore, ragguagliato in lire, puo' variare nel tempo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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