Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/1999
Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/1999
- Data di deposito
- 23 giugno 1999
- Data di decisione
- 11 giugno 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:256
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 25, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24901
E' manifestamente inammissibile, perche' irrilevante nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - in relazione all'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), che, nel disciplinare le attivita' svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari, regola la facolta', convenuta dalle parti, di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, prevedendo che le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Dall'ordinanza di rimessione risulta infatti che, nella specie, la variazione sfavorevole al cliente deriverebbe non gia' dall'esercizio della facolta' di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma dal rischio economico di cambio che i contraenti hanno assunto stipulando il contratto di mutuo in ECU; ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce come possa essere qualificata modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - la sola disciplinata dalla disposizione denunciata - la determinazione oggettiva, contrattualmente e preventivamente stabilita dalle parti, dell'ammontare del debito in una moneta il cui valore, ragguagliato in lire, puo' variare nel tempo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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