Corte costituzionale
Ordinanza n. 233/1999
Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 233/1999
- Data di deposito
- 11 giugno 1999
- Data di decisione
- 7 giugno 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24749
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che il giudice ' a quo' ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 79 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), affermando di dover giudicare su una condotta costituente ancora reato, in ordine alla quale si sarebbe verificata una successione di leggi penali nel tempo, ma non ha indicato quale sia la norma sopravvenuta che prevede tuttora come reato detta condotta: il che configura gia' un difetto di motivazione sulla rilevanza - il predetto giudice incorre in un manifesto equivoco laddove attribuisce alla disposizione impugnata il significato di imporre al giudice, qualora non pervenga ad un provvedimento di archiviazione o ad una pronuncia di proscioglimento, di trasmettere gli atti all'autorita' amministrativa anche nelle ipotesi nelle quali il fatto contestato non costituisca attualmente illecito amministrativo, ma sia ancora previsto come reato. Peraltro, la questione sollevata risulta in parte contraddittoria, perche', da un lato, il rimettente assume l'illegittimita' della norma impugnata per contrasto con l'art. 79 Cost., dall'altro lato, evocando l'art. 3 Cost. sul presupposto che il richiamo testuale ai <<procedimenti penali>> comporti irragionevolmente l'applicabilita' della stessa ai soli procedimenti nella fase delle indagini, sembra chiederne l'estensione ai procedimenti pervenuti alla fase del dibattimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 79 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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