Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1999

Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/1999
Data di deposito
3 giugno 1999
Data di decisione
26 maggio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 829 del 14 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 24732

Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nella fattispecie, del parametro dell'art. 36 Cost., non essendo il principio di proporzionalita' rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato in servizio dal 'de cuius' minimamente scalfito dalla previsione di una specifica forma di devoluzione 'iure proprio' soltanto a taluni superstiti (ferma restando, in assenza di questi, la generale spettanza per successione, testamentaria o legittima) - la Corte, in considerazione dell'ingiustificata previsione, nella materia, di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarieta' familiare, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale - <<nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del 'de cuius' solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui>> - proprio dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, contenente la normativa richiamata dai rimettenti quale 'tertium comparationis' onde prospettare la paventata lesione del principio di eguaglianza. - Cfr. S. n. 195/1999, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), <<nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge>>. - V., inoltre, S. nn. 106/1996 e 243/1997. - Con le S. nn. 99/1993 e 243/1993, la Corte <<superando l'iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ne ha definitivamente riconosciuto l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente, funzione previdenziale, sottolineando come il relativo trattamento faccia parte integrante del patrimonio del 'de cuius' e costituisca una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione di eventuali difficolta' economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona ed, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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