Corte costituzionale
Ordinanza n. 215/1999
Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 215/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:215
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24723
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e 57 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il condannato possa chiedere al p.m. che per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la liberta' controllata, siano computati i periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, stesso codice, in quanto - posto che, mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorche' autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per piu' giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per cio' solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non liberta'", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora e' invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno - risulta palesemente erronea la pretesa assimilazione delle due misure, sicche' non puo' nella specie ravvisarsi alcuna violazione ne' del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ne' di quello "di umanita' della pena" ai sensi dell'art. 27 Cost., non potendosi in alcun modo riconnettere alla misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo sanzionatorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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