Corte costituzionale
Ordinanza n. 207/1999
Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 207/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24770
Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalita' del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Ne consegue che, quando l'assoggettamento di una determinata condotta a sanzione penale non appaia manifestamente irragionevole ne' sproporzionato al disvalore della condotta il minimo edittale previsto, non vi e' ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato secondo il quale non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie. - V. S. nn. 370/1996 e 217/1996, ed O. nn. 456/1997, 435/1998, 190/1997, 165/1997 e 89/1997. red. S. Pomodoro
Massima n. 24776
Sotto tutti i profili prospettati, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto sanziona il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la stessa pena minima (di sei mesi di reclusione e L. 15 milioni di multa), comminata per la sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Contrariamente a quanto affermato dal giudice 'a quo', infatti, gli illeciti di cui si lamenta la equiparazione 'quoad poenam' ineriscono infatti entrambi ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato e caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicche' non appare manifestamente irragionevole, ne' quindi - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia di reati e pene - censurabile, il fatto che sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria - stabilita in misura proporzionale al valore delle imposte evase - sia previsto un minimo edittale elevato. Quanto poi alla disparita' - anch'essa ritenuta dal rimettente ingiustificata - rispetto al trattamento previsto per la destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi esenti da imposta o sottoposti ad imposta inferiore (per cui, qualora il quantitativo del prodotto non superi i 100 chilogrammi, e' applicabile solo una sanzione amministrativa) e' evidente trattarsi di fattispecie che, per la loro essenziale diversita', non sono utilmente comparabili, mentre, quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., per avere il legislatore previsto come ipotesi delittuosa attenuata solo la sottrazione del gas metano all'accertamento e al pagamento dell'imposta, qualora il quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, va rilevato che tale scelta trova razionale fondamento non soltanto nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche nella piu' agevole occultabilita' di questi ultimi e, quindi, nella piu' elevata difficolta' dei controlli. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Presidente Renato Granata
Redattore Carlo Mezzanotte
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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