Corte costituzionale
Ordinanza n. 205/1999
Corte cost., ord. 28 maggio 1999, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 205/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994
Parametri
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 499 del 6 dicembre 1993
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 24764
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita, con conseguente estinzione del reato. Le formulate censure - basate peraltro su argomenti (irragionevolezza delle rilevate disparita' di trattamento cui la denunciata omissione legislativa darebbe luogo, e asserita attribuzione all'organo di vigilanza di una discrezionalita' non consentita dalla legge di delega) tutt'altro che inconfutabili - appaiono infatti superate dalla considerazione che il decreto legislativo n. 758 del 1993 si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori e' prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale e che quindi, sulla base di tale 'ratio' - come gia' affermato dalla Corte - ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente alla consumazione del reato, il contravventore - previa valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria della natura e delle concrete modalita' di realizzazione della violazione contestata - potrebbe egualmente essere ammesso, dopo aver provveduto al pagamento della somma dovuta, al previsto procedimento di definizione in via amministrativa, anche nei casi in cui la prescrizione dell'organo di vigilanza per la regolarizzazione della violazione normalmente richiesta per poter addivenire a tale soluzione, e cosi' evitare il procedimento penale - non possa, per il tipo dell'infrazione configurabile, essere materialmente emanata. - Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 416/1998. Con affermazione degli stessi su enunciati principi su questione analoga, v. anche S. n. 19/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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