Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1999

Corte cost., ord. 18 maggio 1999, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
178/1999
Data di deposito
18 maggio 1999
Data di decisione
10 maggio 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:178

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24683

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio penale nei confronti di un imputato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) il giudice che in precedenza, nell'ambito di un procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), abbia pronunciato o concorso a pronunciare il decreto di applicazione della misura di prevenzione, con il quale <<sia stata comunque affermata, in termini di certezza, l'esistenza della medesima associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata>> nel successivo processo penale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili sulla base del principio, secondo cui, mentre le regole concernenti l'incompatibilita' del giudice nel processo penale sono tutte interne all'articolazione del processo medesimo, essendo poste in rapporto a determinate attivita' precedentemente svolte nell'ambito di esso, secondo una logica di garanzia dell'imparzialita' del giudice che opera in via preventiva e in astratto, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialita' deriva da attivita' da questi compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialita' della funzione giudicante, ma secondo una logica "a posteriori" ed in concreto. - S. nn. 306, 307, 308 e 351/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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