Corte costituzionale
Ordinanza n. 178/1999
Corte cost., ord. 18 maggio 1999, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 178/1999
- Data di deposito
- 18 maggio 1999
- Data di decisione
- 10 maggio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:178
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24683
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio penale nei confronti di un imputato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) il giudice che in precedenza, nell'ambito di un procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), abbia pronunciato o concorso a pronunciare il decreto di applicazione della misura di prevenzione, con il quale <<sia stata comunque affermata, in termini di certezza, l'esistenza della medesima associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata>> nel successivo processo penale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili sulla base del principio, secondo cui, mentre le regole concernenti l'incompatibilita' del giudice nel processo penale sono tutte interne all'articolazione del processo medesimo, essendo poste in rapporto a determinate attivita' precedentemente svolte nell'ambito di esso, secondo una logica di garanzia dell'imparzialita' del giudice che opera in via preventiva e in astratto, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialita' deriva da attivita' da questi compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialita' della funzione giudicante, ma secondo una logica "a posteriori" ed in concreto. - S. nn. 306, 307, 308 e 351/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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