Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/1999
Corte cost., ord. 18 maggio 1999, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/1999
- Data di deposito
- 18 maggio 1999
- Data di decisione
- 10 maggio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:174
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24675
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza della stessa. Invero, il rimettente, muovendo dal presupposto secondo cui, di fronte ad una richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le indagini preliminari possa disporre l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, si limita ad affermare apoditticamente la sussistenza di tale possibilita', facendo richiamo alla <<gradualita'>> propria del procedimento applicativo delle misure cautelari, senza considerare che i criteri di scelta di queste ultime, se valgono in via generale sia per la scelta tra quelle di tipo coercitivo sia per la scelta tra quelle di tipo interdittivo, non implicano tuttavia necessariamente una <<graduazione>> tra i due tipi di misure. - Sulla differenza di ordine categoriale e qualitativo tra le misure cautelari interdittive e quelle coercitive, v., tra le molte, S. n. 5/1994. red.: G. Leo
Massima n. 24676
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, posto che il rimettente lamenta la impossibilita', per il giudice, di svolgere l'interrogatorio previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., allorche' egli si determini nel senso dell'applicazione della misura interdittiva di cui al predetto articolo a fronte di una richiesta cautelare coercitiva da parte dell'Accusa; nell'ordinanza di rinvio e' trascurata ogni possibile interpretazione alternativa a quella che ha portato il giudice 'a quo' a sollevare la questione medesima. Pertanto, tale giudice e' venuto meno all'onere di ricercare, e privilegiare, le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata. - V., tra le molte, S. n. 356/1996, nella quale la Corte ha affermato che, in via di principio, <<le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali>>. Sul punto, cfr., da ultimo, O. n. 167/1998. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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