Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1999

Corte cost., ord. 10 maggio 1999, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/1999
Data di deposito
10 maggio 1999
Data di decisione
29 aprile 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 23, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 24, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 24658

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che, anteriormente alla data di emissione delle ordinanze di rinvio, e' entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - recante: <<Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59>> -, il cui art. 43, comma 4, ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto, insieme al successivo comma 24, della questione di costituzionalita', e che detta abrogazione, in ragione della formulazione delle due disposizioni censurate, rende inapplicabile anche la norma dello stesso comma 24; il Tribunale rimettente ha omesso di valutare l'incidenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa delle disposizioni che sottopone all'esame di costituzionalita', nonche' i motivi della perdurante rilevanza della questione medesima. - Cfr., da ultimo, O. nn. 52/1999 e 53/1999, nelle quali la Corte ha ribadito che, qualora le disposizioni censurate siano state abrogate anteriormente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma della Costituzione, dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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