Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1999

Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
16/1999
Data di deposito
5 febbraio 1999
Data di decisione
27 gennaio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24421

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.), e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui preclude al giudice di procedere all'"interrogatorio di garanzia" nei casi in cui abbia gia' interrogato l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di convalida, in quanto - posto che la norma censurata risponde all'evidente, quanto ragionevole, esigenza di evitare un'inutile duplicazione di attivita' processuali, realizzandosi anticipatamente in sede di convalida le finalita' di garanzia poste a base dell'interrogatorio dell'imputato - il richiamo all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. appare inconferente, tenuto conto della diversita' delle situazioni poste a raffronto, ed in quanto l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il complessivo contesto in cui l'udienza relativa si svolge, in grado di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche con riferimento alla misura disposta, cosi' da escludere qualsivoglia lesione del diritto di difesa. - S. n. 192/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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