Corte costituzionale
Ordinanza n. 16/1999
Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 16/1999
- Data di deposito
- 5 febbraio 1999
- Data di decisione
- 27 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 294, comma 1, codice di procedura penale
- art. 13, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
Parametri
- art. 10, legge n. 332 del 8 agosto 1995
- art. 293, comma 3, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 24421
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.), e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui preclude al giudice di procedere all'"interrogatorio di garanzia" nei casi in cui abbia gia' interrogato l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di convalida, in quanto - posto che la norma censurata risponde all'evidente, quanto ragionevole, esigenza di evitare un'inutile duplicazione di attivita' processuali, realizzandosi anticipatamente in sede di convalida le finalita' di garanzia poste a base dell'interrogatorio dell'imputato - il richiamo all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. appare inconferente, tenuto conto della diversita' delle situazioni poste a raffronto, ed in quanto l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il complessivo contesto in cui l'udienza relativa si svolge, in grado di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche con riferimento alla misura disposta, cosi' da escludere qualsivoglia lesione del diritto di difesa. - S. n. 192/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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