Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1999

Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/1999
Data di deposito
22 aprile 1999
Data di decisione
14 aprile 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24616

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) - nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che, nel caso di specie e nel giudizio "a quo" l'imputato aveva gia' presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il G.I.P. aveva respinto tale istanza proprio perche' la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni; che, nei procedimenti penali, cosi' come, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 217 del 1990, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento e' destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni di reddito; che l'art. 6 della legge n. 217 del 1990 offre all'interessato un compiuto sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego; e che, una volta che il legislatore ha delineato un cosi' dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, 'rebus sic stantibus', sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni gia' assunte, contrasta con il canone di razionalita', al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento - l'istanza sulla quale il giudice "a quo" (Pretore di Milano) e' chiamato a decidere, e in relazione alla quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale e' di contenuto identico a quella gia' rigettata dal G.I.P. con provvedimento non tempestivamente impugnato, sicche' non deve ritenersi consentito al giudice stesso di pronunciarsi nuovamente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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