Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/1999
Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/1999
- Data di deposito
- 22 aprile 1999
- Data di decisione
- 14 aprile 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 24616
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) - nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che, nel caso di specie e nel giudizio "a quo" l'imputato aveva gia' presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il G.I.P. aveva respinto tale istanza proprio perche' la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni; che, nei procedimenti penali, cosi' come, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 217 del 1990, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento e' destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni di reddito; che l'art. 6 della legge n. 217 del 1990 offre all'interessato un compiuto sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego; e che, una volta che il legislatore ha delineato un cosi' dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, 'rebus sic stantibus', sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni gia' assunte, contrasta con il canone di razionalita', al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento - l'istanza sulla quale il giudice "a quo" (Pretore di Milano) e' chiamato a decidere, e in relazione alla quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale e' di contenuto identico a quella gia' rigettata dal G.I.P. con provvedimento non tempestivamente impugnato, sicche' non deve ritenersi consentito al giudice stesso di pronunciarsi nuovamente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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