Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/1999
Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/1999
- Data di deposito
- 22 aprile 1999
- Data di decisione
- 14 aprile 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 24627
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il giudice 'a quo' muove dalla erronea premessa che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato in assenza dei presupposti di legge sia revocabile in ogni tempo dal giudice, anche al di fuori delle ipotesi di revoca espressamente previste dall'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in base al quale la stessa e' possibile se l'interessato non provvede a comunicare eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. c), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oppure, su istanza dell'Intendente di finanza, quando appaia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui all'art. 3 della citata legge; e considerato che, per colmare la lacuna relativa al sistema di impugnazioni introdotto dalla legge n. 217 del 1990 (nella quale non e' previsto il ricorso dell'Intendente di finanza, che pure e' parte nel procedimento in sede di gravame avverso il decreto che abbia accolto l'istanza), l'attivita' esegetica del giudice non puo' giungere fino al punto di snaturare provvedimenti, inequivocabilmente concepiti dal legislatore come giurisdizionali, e di ridurli al rango di atti amministrativi - non e' configurabile un potere di revoca nei termini prospettati dal pretore rimettente il quale, peraltro, ha gia' fatto applicazione della disposizione che sottopone a censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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