Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1999

Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
144/1999
Data di deposito
22 aprile 1999
Data di decisione
14 aprile 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24627

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il giudice 'a quo' muove dalla erronea premessa che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato in assenza dei presupposti di legge sia revocabile in ogni tempo dal giudice, anche al di fuori delle ipotesi di revoca espressamente previste dall'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in base al quale la stessa e' possibile se l'interessato non provvede a comunicare eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. c), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oppure, su istanza dell'Intendente di finanza, quando appaia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui all'art. 3 della citata legge; e considerato che, per colmare la lacuna relativa al sistema di impugnazioni introdotto dalla legge n. 217 del 1990 (nella quale non e' previsto il ricorso dell'Intendente di finanza, che pure e' parte nel procedimento in sede di gravame avverso il decreto che abbia accolto l'istanza), l'attivita' esegetica del giudice non puo' giungere fino al punto di snaturare provvedimenti, inequivocabilmente concepiti dal legislatore come giurisdizionali, e di ridurli al rango di atti amministrativi - non e' configurabile un potere di revoca nei termini prospettati dal pretore rimettente il quale, peraltro, ha gia' fatto applicazione della disposizione che sottopone a censura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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