Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1999

Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
143/1999
Data di deposito
22 aprile 1999
Data di decisione
14 aprile 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:143

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 451 del 19 luglio 1994
  • art. 18, comma 2, decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
  • art. 2, comma 12, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
  • legge n. 608 del 28 novembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24622

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto nel giudizio di esecuzione sono prive di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle norme gia' applicate nel procedimento di cognizione concluso con la sentenza di condanna, passata in giudicato, la quale costituisce titolo per l'esecuzione medesima. - V., da ultimo, O. n. 437/1997. red.: G. Leo

Massima n. 24623

Manifesta infondatezza della questione, poiche', premesso che le norme impugnate - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - devono essere intese, in conformita' alla loro evidente 'ratio', nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia, relativi ai periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (recante l'interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, che ha disposto lo sgravio contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo l'interpretazione piu' favorevole alle imprese, gia' oggetto di controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989; le predette norme non prestano il fianco alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la disparita' di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in misura inferiore, configurandosi esse, appunto, come norme di sanatoria, dirette a regolare 'ex post' situazioni contributive ancora pendenti, e alla cui finalita' e' connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che non abbiano effettuato i versamenti nella prescritta misura. Parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2 e 38 Cost., giacche' le finalita' del sistema previdenziale e assistenziale non sono di per se' compromesse da una contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni contributive. - Cfr. O. n. 303/1997, nonche', in materia tributaria, S. nn. 32/1976 e 33/1981, ed O. n. 539/1987. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dal pretore di Gorizia con l'ordinanza (r.o. n. 529 del 1997) indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del predetto decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del predetto decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dal pretore di Gorizia con l'ordinanza (r.o. n. 530 del 1997) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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