Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/1999
Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/1999
- Data di deposito
- 22 aprile 1999
- Data di decisione
- 14 aprile 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:143
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 451 del 19 luglio 1994
- art. 18, comma 2, decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
- art. 2, comma 12, decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996
- legge n. 608 del 28 novembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24622
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto nel giudizio di esecuzione sono prive di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle norme gia' applicate nel procedimento di cognizione concluso con la sentenza di condanna, passata in giudicato, la quale costituisce titolo per l'esecuzione medesima. - V., da ultimo, O. n. 437/1997. red.: G. Leo
Massima n. 24623
Manifesta infondatezza della questione, poiche', premesso che le norme impugnate - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - devono essere intese, in conformita' alla loro evidente 'ratio', nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia, relativi ai periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (recante l'interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, che ha disposto lo sgravio contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo l'interpretazione piu' favorevole alle imprese, gia' oggetto di controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989; le predette norme non prestano il fianco alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la disparita' di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in misura inferiore, configurandosi esse, appunto, come norme di sanatoria, dirette a regolare 'ex post' situazioni contributive ancora pendenti, e alla cui finalita' e' connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che non abbiano effettuato i versamenti nella prescritta misura. Parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2 e 38 Cost., giacche' le finalita' del sistema previdenziale e assistenziale non sono di per se' compromesse da una contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni contributive. - Cfr. O. n. 303/1997, nonche', in materia tributaria, S. nn. 32/1976 e 33/1981, ed O. n. 539/1987. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dal pretore di Gorizia con l'ordinanza (r.o. n. 529 del 1997) indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del predetto decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del predetto decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dal pretore di Gorizia con l'ordinanza (r.o. n. 530 del 1997) indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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