Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1999

Corte cost., ord. 22 aprile 1999, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
142/1999
Data di deposito
22 aprile 1999
Data di decisione
14 aprile 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 2, comma 6, decreto-legge n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 231, legge n. 622 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 226, legge n. 622 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 230, legge n. 622 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 228, legge n. 622 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 229, legge n. 622 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 227, legge n. 622 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 230, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24628

Manifesta infondatezza delle questioni, poiche' - premesso che il pretore rimettente deduce che la legge impugnata, nel prevedere la possibilita' per il debitore di fare ricorso alla regolarizzazione dei debiti pregressi per contributi previdenziali ed assistenziali mediante pagamento rateale, con effetto estintivo del reato, non abbia previsto altresi' la sospensione del procedimento penale nel periodo intercorrente fra l'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la scadenza dell'ultima rata di pagamento; e considerato che il medesimo pretore ritiene che il giudice procedente non possa che rinviare il giudizio, con l'effetto di fare eventualmente maturare il termine di prescrizione prima del completamento del pagamento rateale - la lamentata equiparazione tra debitori adempienti e debitori inadempienti, i quali <<potrebbero ottenere la estinzione del reato per prescrizione>> e la connessa asserita violazione del principio di solidarieta' sociale in realta' non sussistono. Infatti, in assenza di una causa di sospensione del procedimento, tutti i debitori restano soggetti al giudizio e alla condanna fino a che non abbiano completato il pagamento dell'intera somma dovuta per conseguire la regolarizzazione e la connessa estinzione del reato senza che il giudice debba rinviare il giudizio fino alla scadenza dell'ultima rata.

Massima n. 24629

Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che il debitore che fa ricorso alla regolarizzazione dei debiti pregressi per contributi previdenziali e assistenziali mediante pagamento rateale e' autore di un reato, commesso con l'omissione contributiva che successivamente chiede di regolarizzare, e non puo' vantare una pretesa costituzionalmente protetta a vedere estinto il reato ne' a vedere sospeso il procedimento penale in attesa del completamento del pagamento rateale, mentre puo' sempre conseguire l'effetto estintivo del reato provvedendo al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di regolarizzazione; la situazione, per la quale il debitore che si avvalga della predetta regolarizzazione con pagamento rateale resta esposto al giudizio e alla condanna fino a quando non abbia completato i pagamenti, ancorche' dia luogo ad una certa disarmonia tra normativa amministrativa - tendente ad agevolare la regolarizzazione delle posizioni contributive, anche mediante la concessione di una lunga rateazione - e normativa penale connessa - la quale, appunto, condiziona l'estinzione del reato al completamento del pagamento, senza prevedere la sospensione del procedimento durante il periodo nel quale si estende la rateazione -, non puo' essere qualificata come frutto di una scelta irragionevole e, come tale, costituzionalmente illegittima. - Cfr. S. nn. 207/1974 e 192/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Brescia con le ordinanze (r.o. nn. 406, 407 e 657 del 1998) indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali), non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 231, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza (r.o. n. 507 del 1998) indicata in epigrafe;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza (r.o. n. 889 del 1998) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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