Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/1999
Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/1999
- Data di deposito
- 16 aprile 1999
- Data di decisione
- 12 aprile 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:127
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24604
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con la sentenza n. 371 del 1996, si e' affermato che il principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilita' penale di una persona in relazione al medesimo reato; e considerato che l'incompatibilita' del giudice non puo' essere, pertanto, estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute valutazioni in ordine alla responsabilita' penale di un altro coimputato rimasto formalmente estraneo al processo -, <<adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilita' degli ulteriori concorrenti estranei al processo>>. - Cfr. S. nn. 186/1992 e 439/1993, nelle quali si e' affermato che, <<nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarieta' della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralita' di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, e dal pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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