Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1999

Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/1999
Data di deposito
16 aprile 1999
Data di decisione
12 aprile 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24604

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con la sentenza n. 371 del 1996, si e' affermato che il principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilita' penale di una persona in relazione al medesimo reato; e considerato che l'incompatibilita' del giudice non puo' essere, pertanto, estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute valutazioni in ordine alla responsabilita' penale di un altro coimputato rimasto formalmente estraneo al processo -, <<adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilita' degli ulteriori concorrenti estranei al processo>>. - Cfr. S. nn. 186/1992 e 439/1993, nelle quali si e' affermato che, <<nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarieta' della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralita' di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, e dal pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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