Corte costituzionale
Ordinanza n. 124/1999
Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 124/1999
- Data di deposito
- 16 aprile 1999
- Data di decisione
- 12 aprile 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:124
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24601
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che <<il giudice richiede alla Corte una pronuncia che, per consentire alla persona offesa dal reato di costituirsi parte civile, escluda l'ammissibilita' del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal titolo V del libro VI cod. proc. pen., per il solo fatto che l'anzidetta intenzione sia stata manifestata dalla persona offesa in modo esplicito anteriormente all'esercizio dell'azione penale>>; e considerato che, con riferimento alla lamentata compressione del diritto di difesa del soggetto cui il reato ha recato danno, la Corte ha gia' piu' volte rilevato che l'eventuale impossibilita' per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile su quel diritto, data la possibilita' di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile - non puo' ravvisarsi la violazione del parametro costituzionale dedotto. - Cfr., 'ex multis', S. nn. 443/1990, 171/1982 e 166/1975, nelle quali la Corte ha affermato che <<ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non puo' essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale>>. - V. pure S. nn. 353/1994 e 192/1991, nelle quali si e' ribadito che <<l'assetto generale del nuovo processo e' ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo>>. - V., inoltre, S. n. 98/1996, nella quale si e' osservato che <<il diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non e' oggetto di garanzia costituzionale, come tale>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pistoia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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